Princípi contabili di recente emanazione

Princípi di prima adozione e applicabili

La società ha adottato i seguenti princípi contabili internazionali e interpretazioni di prima adozione al 1° gennaio 2009:

  • Revisione dello IAS 1 Presentazione del bilancio”: ha introdotto una nuova modalità di presentazione del bilancio, con particolare impatto sulla modalità di presentazione dei dati economici del periodo, tramite il c.d. “Risultato complessivo rilevato nell’esercizio” che dà evidenza sia del risultato di conto economico che dei risultati economici rilevati direttamente a patrimonio netto (Other Comprehensive Income). Il principio prevede che le società possano presentare tale risultato, alternativamente, in un unico “prospetto di conto economico complessivo”, ovvero in due prospetti separati e presentati consecutivamente:

    • un primo prospetto separato – “conto economico” –, che mostra le componenti dell’utile (perdita) d’esercizio; e
    • un secondo prospetto – “prospetto dell’utile (perdita) complessivo rilevato nell’esercizio” – che, a partire dall’utile (perdita) del periodo, include gli utili e le perdite rilevati direttamente a patrimonio netto (OCI - Other Comprehensive Income).
  • Revisione dello IAS 23 Oneri finanziari”: ha eliminato l’opzione che consentiva di rilevare immediatamente a conto economico gli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisto, costruzione o produzione di qualifying asset, disponendone, invece, la capitalizzazione come parte del costo del bene. L’applicazione, su base prospettica, di tale principio non ha comportato impatti significativi per il Gruppo (l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzati al 31 dicembre 2009 è pari a 11 milioni di euro).

  • Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1 - Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione”: hanno introdotto un’eccezione alla definizione di strumento rappresentativo di capitale, disponendo la classificazione in tale categoria anche degli strumenti c.d. puttable che prevedono degli obblighi in caso di liquidazione della società, qualora presentino particolari caratteristiche e soddisfino determinate condizioni. L’applicazione, su base retroattiva, di tali emendamenti non ha comportato impatti per il Gruppo.

  • Modifiche allo IAS 39 e all’IFRS 7 - Riclassificazione delle attività finanziarie — data di entrata in vigore e disposizioni transitorie”. Tale emendamento ha modificato i paragrafi relativi alla data di entrata in vigore delle modifiche allo IAS 39 e all’IFRS 7 emesse dallo IASB e omologate dalla Commissione Europea a ottobre 2008 inerenti la riclassificazione delle attività finanziarie, migliorandone il contenuto al fine di eliminare alcune incoerenze espositive. In particolare, lo IASB ha chiarito che le riclassifiche effettuate a far data dal 1° novembre 2008 sono efficaci a partire dalla data in cui la riclassifica è effettuata. Ogni riclassifica effettuata non può essere applicata retroattivamente prima del 1° luglio 2008.

  • Modifiche all’IFRIC 9 Rideterminazione del valore dei derivati incorporati” e “Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari - Rilevazione e valutazione”. Le modifiche richiedono alle società che intendono riclassificare uno strumento finanziario fuori dalla categoria FVTPL, avvalendosi delle modifiche dello IAS 39 omologate dall’Unione Europea nel mese di ottobre 2008, di rianalizzare il contratto per verificare se contiene un derivato incorporato da valutare separatamente. Nel caso in cui la società non sia in grado di misurare separatamente il derivato la riclassifica fuori dalla categoria FVTPL è vietata. L’applicazione, su base retroattiva, di tale principio non ha comportato alcun impatto per il Gruppo.

  • Modifiche all’IFRS 2 - Pagamenti basati su azioni”: definiscono il trattamento contabile da applicare alle c.d. “non vesting conditions”, acui un pagamento basato su azioni può essere sottoposto. Inoltre, con riferimento alla cancellazione di un piano di stock option, le modifiche hanno esteso il trattamento contabile precedentemente previsto dall’IFRS 2 nei casi di cancellazione dei piani da parte della società, anche ai casi in cui la cancellazione o il regolamento di un piano durante il vesting period non dipenda da una scelta della società. L’applicazione, su base retroattiva, di tali emendamenti non ha comportato impatti per il Gruppo.

  • Modifiche all’IFRS 7 - Strumenti finanziari: Informazioni integrative” e “Modifiche all’IFRS 4 Contratti assicurativi”. Le modifiche introducono una gerarchia di tre livelli attraverso i quali classificare le attività e le passività valutate al fair value e fornire l’informativa richiesta. È stata, infatti, definita una gerarchia di 3 livelli in base alla quale sono stati classificati gli strumenti finanziari rilevati al fair value,in considerazione dei fattori (“inputs”) che sono stati utilizzati per determinare tale valore. Nel livello 1 sono classificati gli strumenti finanziari misurati al fair value, la cui determinazioneè effettuata in base a quotazioni in mercati attivi delle medesime attività o passività; nel livello 2 sono classificati gli strumenti finanziari il cui fair value è determinato con una tecnica di valutazione che utilizza inputs direttamente o indirettamente osservabili dal mercato, connessi alle attività o alle passività oggetto di valutazione; nel livello 3 sono classificati gli strumenti finanziari il cui fair value è determinato con una tecnica di valutazione che utilizza inputs non osservabili dal mercato.La predetta gerarchia riflette la disponibilità o meno di dati di mercato osservabili per la determinazione del fair value. È prevista ulteriore informativa, da fornire in forma tabellare, sulle attività e passività valutate al fair value, per ognuno dei tre sopra citati livelli di gerarchia, e una estensione delle informazioni relative agli strumenti finanziari valutati al fair value attraverso dati di mercato non osservabili. Inoltre si introduce una modifica all’informativa sui rischi di liquidità per riflettere le modalità di gestione del rischio stesso. L’applicazione, su base prospettica, di tali modifiche non ha comportato impatti significativi per il Gruppo Enel.

  • IFRS 8 Settori operativi”: ha sostituito lo IAS 14 e richiede sostanzialmente di individuare e rappresentare i risultati dei settori operativi secondo il cosiddetto “management approach”, ossia seguendo le metodologie utilizzate dal management nelle attività di reportistica interna al fine di valutarne la performance e attribuire le risorse tra i settori stessi.L’adozione, su base prospettica, di tale nuovo principio, non ha comportato impatti per il Gruppo.

  • IFRIC 13 Programmi di fidelizzazione della clientela”: regola il trattamento contabile dell’obbligazione connessa ai diritti a premi riconosciuti ai clienti nell’ambito dei programmi di fidelizzazione della clientela e stabilisce che il fair value delle obbligazioni legate alla concessione di tali premi debba essere scorporato dal ricavo di vendita e differito fino al momento in cui l’obbligazione nei confronti dei clienti non sia estinta o il diritto del cliente sia decaduto o non sia esercitato. L’applicazione, su base retroattiva, di tale interpretazione non ha comportato impatti significativi per il Gruppo.

  • IFRIC 14 – IAS 19 Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefíci definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione”: fornisce indicazioni inerenti all’applicazione delle regole disposte dallo IAS 19 in merito all’asset ceiling. Definisce inoltre, gli effetti sulle passività e/o sulle attività a servizio di un piano a benefíci definiti o per altri benefíci a lungo termine di un c.d. minimum funding requirement (previsione contrattuale o di legge riguardante il livello minimo delle attività a servizio del piano). L’applicazione, su base prospettica, di tale interpretazione ha comportato per il Gruppo un impatto negativo pari a 11 milioni di euro, riferito esclusivamente alla valutazione delle attività asservite a taluni piani a benefíci definiti del gruppo Endesa.

  • Miglioramenti agli International Financial Reporting Standards”: comprendono una serie di modifiche a singoli princípi inerenti la presentazione, rilevazione e misurazione delle poste di bilancio, nonché variazioni terminologiche o editoriali, che non hanno comportato impatti contabili in termini di valutazione. Fra le modifiche relative alle modalità di presentazione, si evidenzia quella apportata allo “IAS 1 Presentazione del bilancio”, che ha chiarito i criteri di classificazione tra corrente e non corrente delle attività e passività finanziarie, specificando che devono essere classificate come non correnti le attività e le passività finanziarie, valutate al fair value con contropartita Conto economico, con scadenza oltre i 12 mesi, detenute per finalità di copertura gestionale e che la società intende detenere per almeno 12 mesi dalla data di riferimento. L’applicazione, su base retroattiva, della predetta modifica ha comportato, relativamente ai dati comparativi al 31 dicembre 2008, una coerente riclassificazione da corrente a non corrente dei derivati valutati al fair value con contropartita conto economico e aventi le caratteristiche sopra citate. In particolare, nella tabella seguente è sintetizzato l’effetto di tale riclassifica sui saldi patrimoniali al 31 dicembre 2008:

Milioni di euro Valore incluso nel presente Bilancio consolidato Valore incluso nel bilancio consolidato 2008 Effetto riclassifica
Attività finanziarie non correnti 4338 4324 14
Attività finanziarie correnti 3255 3269 -14
Passività finanziarie non correnti 3113 2608 505
Passività finanziarie correnti 2454 2959 -505

Princípi non ancora applicabili e non adottati

La Commissione Europea nel corso dell’esercizio 2009 ha omologato i seguenti nuovi princípi o interpretazioni applicabili, per la società, a partire dal 1° gennaio 2010:

  • Revisione dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato”. Il nuovo standard stabilisce che gli effetti contabili delle variazioni dell’interessenza azionaria detenuta nella società controllata che non determinano la perdita del controllo devono essere rilevate nel patrimonio netto. In caso di cessione di quote di controllo, l’eventuale interessenza residua deve essere rimisurata al relativo fair value alla data in cui il controllo è ceduto.

  • Modifica allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione - elementi qualificabili per la copertura”. Con tale integrazione al vigente IAS 39, lo IASB ha inteso chiarire le condizioni per cui, taluni strumenti finanziari/non finanziari possono essere considerati come elementi coperti (“hedged item”) in una relazione di copertura. Precisa, in proposito, che una società possa coprire anche solo una tipologia di variazione nel cash flow o nel fair value di un elemento coperto (ossia che il prezzo di una commodity oggetto di copertura subisca incrementi oltre un prezzo prefissato), c.d one-sided risk. A tal proposito, lo IASB chiarisce, inoltre, che un’opzione acquistata designata come di copertura in una one-sided risk hedge relationship, è perfettamente efficace solo se il rischio coperto è rappresentato esclusivamente dalla variazione dell’intrinsic value dello strumento di copertura e non anche del suo time value. Enel non prevede impatti significativi dall’applicazione futura delle nuove disposizioni.

  • Modifica allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio”. La modifica chiarisce che i diritti, le opzioni o i warrant che danno il diritto di acquisire un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale della stessa entità che emette tali diritti per un ammontare fisso di una qualsiasi valuta, devono essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale se (e solo se) l’entità offre i diritti, le opzioni o i warrant proporzionalmente a tutti i detentori della stessa classe di propri strumenti rappresentativi di capitale non costituiti da derivati. Le modifiche dovranno essere applicate, retroattivamente, a partire dagli esercizi che hanno inizio dopo il 31 gennaio 2010. Il Gruppo Enel non prevede impatti significativi dall’applicazione delle predette modifiche.

  • Revised IFRS 3 Business Combinations”, emesso a gennaio 2008: sono apportate modifiche significative alla metodologia di contabilizzazione delle operazioni di aggregazione aziendale. Tra queste:

    • l’obbligo di rilevazione a conto economico delle variazioni di corrispettivo riconosciute successivamente dall’acquirente, nonché dei costi di transazione dell’operazione di aggregazione; 
    • la possibilità di optare, con riferimento alla metodologia di rilevazione iniziale dell’avviamento per il criterio del c.d. full goodwill, ovvero del partial goodwill;
    • l’obbligo, nel caso di acquisto di ulteriori quote partecipative successivamente all’acquisizione del controllo, di rilevazione della differenza positiva tra prezzo d’acquisto e la corrispondente quota di patrimonio netto contabile a rettifica del patrimonio netto;
    • l’obbligo di rilevazione a Conto economico degli effetti derivanti dalla valutazione al fair value, alla data di acquisizione del controllo, delle interessenze precedentemente detenute nei casi di aggregazione aziendali realizzate in più fasi.
  • IFRIC 12 – Accordi per servizi in concessione”. L’Interpretazione dispone che in presenza di determinate caratteristiche dell’atto di concessione, le infrastrutture asservite all’erogazione di servizi pubblici in concessione siano iscritte nelle attività immateriali e/o nei crediti finanziari, a seconda se - rispettivamente - il concessionario abbia diritto ad addebitare il cliente finale per il servizio fornito e/o abbia diritto a ricevere un corrispettivo predeterminato dall’ente pubblico concedente. La nuova interpretazione si applica sia alle infrastrutture che il concessionario realizza o acquista da un terzo ai fini dell’accordo di servizio, sia a quelle esistenti alle quali il concedente dà accesso al concessionario ai fini dell’accordo di servizio. In particolare, l’IFRIC 12 si applica agli accordi per servizi in concessione da pubblico a privato se:

    • il concedente controlla o regolamenta quali servizi il concessionario deve fornire con l’infrastruttura, a chi li deve fornire e a quale prezzo; e
    • il concedente controlla, tramite la proprietà o in altro modo, qualsiasi interessenza residua significativa nell’infrastruttura alla scadenza dell’accordo.

Il Gruppo Enel ha analizzato gli impatti derivanti dall’applicazione della presente interpretazione; sulla base delle analisi effettuate, con riferimento alla concessione esercita in Italia del servizio di distribuzione di energia elettrica ai clienti vincolati, le condizioni applicative previste dall’IFRIC 12 non risultano essere riflesse, disponendo il concessionario del pieno controllo, così come definito dalla nuova interpretazione, sulle infrastrutture asservite al predetto servizio di distribuzione di energia elettrica. Le nuove disposizioni saranno invece applicabili alle infrastrutture asservite alle concessioni del servizio di distribuzione di energia elettrica delle società del Gruppo Endesa operanti in Brasile: ciò comporterà esclusivamente la riclassificazione di 3.064 milioni di euro dalla voce “Immobili, Impianti e macchinari” alle voci “Attività Immateriali” e alle “Altre attività finanziarie non correnti”. Inoltre, il Gruppo sta finalizzando l’analisi delle concessioni per il servizio di distribuzione di energia elettrica esercite dalle società controllate operanti in Romania, i cui eventuali effetti contabili si ritengono non significativi.

IFRIC 15 – Accordi per la costruzione di immobili”. Tale interpretazione precisa i criteri di rilevazione contabile dei ricavi e dei costi derivanti dalla sottoscrizione di un contratto di costruzione di un immobile, chiarendo quando applicare le disposizioni previste dallo “IAS 11 Lavori su ordinazione” e dallo “IAS 18 Ricavi”. Regola, altresì, il trattamento contabile da applicare ai ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi aggiuntivi per l’immobile in costruzione.

Enel non prevede impatti dall’applicazione futura delle nuove disposizioni.

  • IFRIC 16 – Coperture di un investimento netto in una gestione estera”. L’interpretazione si applica alle società che intendono coprire il rischio di cambio derivante da un “investimento netto in una gestione estera”. Le principali disposizioni della sopra citata interpretazione sono di seguito riportate:
    • può essere oggetto di copertura solo la differenza cambio tra la valuta funzionale (e non di presentazione) della gestione estera e quella della sua controllante (quest’ultima intesa a qualsiasi livello – ultimo o intermedio);
    • con riferimento al bilancio consolidato, il rischio di cambio connesso all’investimento netto in una gestione estera può essere designato come coperto una volta sola, anche se più di una società del Gruppo ha coperto la propria esposizione;
    • lo strumento di copertura può essere detenuto da qualsiasi società del Gruppo (esclusa quella coperta);
    • in caso di dismissione della gestione estera, nel bilancio consolidato, l’importo riclassificato a conto economico dalla riserva di traduzione è pari all’ammontare di utili/perdite equivalenti alla porzione efficace dello strumento di copertura.
  • Enel non prevede impatti significativi dall’applicazione futura delle nuove disposizioni.
  • IFRIC 17 – Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide. L’interpretazione chiarisce le modalità di presentazione dei dividendi erogati in beni, diversi dal denaro, ai possessori di capitale. In particolare:
    • i dividendi devono essere rilevati quando deliberati;
    • la società deve valutare i dividendi al fair value dell’attività netta da erogare;
    • la società deve registrare la differenza tra valore di libro e fair value a conto economico
  • Enel non prevede impatti dall’applicazione futura delle nuove disposizioni.
  • IFRIC 18 – Cessioni di attività da parte della clientela”. L’interpretazione chiarisce il trattamento contabile delle attività ricevute dai clienti funzionali alla fornitura di beni e servizi durante il periodo in cui è garantita l’accessibilità al bene/servizio.
  • Enel sta valutando gli impatti derivanti dall’applicazione futura delle nuove disposizioni.

Si ricorda inoltre, che nel corso del 2009 l’International Accounting Standard Board (IASB) e l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) hanno pubblicato nuovi princípi e interpretazioni che, al 31 dicembre 2009, non risultano ancora omologati dalla Commissione Europea. Di seguito se ne riportano i principali:

  • IFRS 9 Financial Instruments”, emesso a novembre 2009: costituisce la prima delle tre fasi del progetto di sostituzione dello IAS 39. Il nuovo standard definisce i nuovi criteri per la classificazione delle attività finanziarie, basati sul c.d. business model dell’impresa e sulle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali associati alle predette attività finanziarie. Con riferimento ai criteri di valutazione, il nuovo standard prevede che, inizialmente, le attività finanziarie debbano essere valutate al fair value, ivi inclusi gli eventuali costi di transazione nei casi in cui le predette attività non siano valutate al fair value con contropartita conto economico. Successivamente, devono essere valutate al fair value, ovvero al costo ammortizzato. In merito ai criteri di valutazione degli investimenti in strumenti di capitale non detenuti per finalità di trading, è possibile optare irrevocabilmente per la presentazione delle variazioni di fair value tra gli other comprehensive income; i relativi dividendi dovranno essere in ogni caso rilevati a conto economico. L’interpretazione sarà applicabile, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013, fatta salva la possibilità di applicazione anticipata.
  • Revised IAS 24 Related party disclosures”, emesso a novembre 2009: la modifica prevede la facoltà concessa alle società controllate o sottoposte a influenza notevole da parte dello Stato di non fornire l’informativa prevista dal predetto principio contabile internazionale per le transazioni avvenute con lo Stato e con altre società anch’esse controllate o sottoposte a influenza notevole da parte dello Stato. La nuova versione dello IAS 24, inoltre, ha apportato una modifica alla definizione di parti correlate rilevante ai fini dell’informativa nelle note di commento. La nuova versione dello IAS 24 sarà applicabile, previa omologazione, retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2011.
  • Amendments to IFRIC 14 – Prepayments of a Minimum Funding Requirement”, emesso a novembre 2009: chiarisce le circostanze in cui una società che effettua dei versamenti anticipati a copertura di un minimum funding requirement (cioè un livello minimo di contribuzione al piano) può rilevare tali versamenti come un’attività. Le modifiche saranno applicabili, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2011 o successivamente.
  • IFRIC 19 – Extinguishing financial liabilities with equity instruments”, emesso a novembre 2009: tale interpretazione chiarisce il criterio di contabilizzazione che il debitore deve applicare in caso di estinzione di passività tramite emissione di strumenti di capitale a favore del creditore. L’IFRIC chiarisce che gli strumenti di capitale emessi costituiscono il corrispettivo per l’estinzione delle passività e devono essere valutati al fair value alla data di estinzione. L’eventuale differenza tra il valore contabile della passività estinta e il valore iniziale degli strumenti di capitale emessi deve essere rilevata a conto economico. L’interpretazione sarà applicabile, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2010 o successivamente.
  • Amendment to IFRS 2 Group cash-settled share-based payment transactions”, emesso a giugno 2009. La modifica, che incorpora le linee guida precedentemente contenute nell’IFRIC 8 e nell’IFRIC 11, chiarisce il trattamento contabile da applicare nel caso di transazioni basate su azioni regolate per cassa che coinvolgono diverse società del Gruppo (per es.: il caso in cui una controllante sia obbligata a pagare ai dipendenti di una propria controllata, per i servizi prestati, ammontari basati sul valore delle proprie azioni). La modifica sarà applicabile, previa omologazione, a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2010.