Passività e attività potenziali

Contenzioso in materia ambientale

Il contenzioso in materia ambientale riguarda, principalmente, l’installazione e l’esercizio di impianti elettrici di Enel Distribuzione, succeduta a Enel SpA nei relativi rapporti. Enel Distribuzione è convenuta in vari giudizi, civili e amministrativi, nei quali vengono richiesti, spesso con procedure di urgenza, in via cautelare, lo spostamento o la modifica delle modalità di esercizio delle porzioni di rete elettrica, da parte di coloro che risiedono in prossimità delle stesse, sulla base della presunta potenziale dannosità degli impianti, nonostante gli stessi, ad avviso delle società, siano stati installati nel rispetto della normativa vigente in materia. In alcuni casi sono state avanzate richieste di risarcimento dei danni alla salute asseritamente conseguenti all’esposizione ai campi elettromagnetici. L’esito dei giudizi è generalmente favorevole alla società. Si segnala in merito una decisione del febbraio 2008, che ha riconosciuto il rispetto dei limiti cautelativi di esposizione ai campi elettrici e magnetici previsti dalla normativa vigente che, in conformità agli studi più accreditati in materia e alle indicazioni emergenti a livello europeo, assicura la tutela della salute. Vi sono sporadici casi in cui si sono avute pronunce sfavorevoli, in sede cautelare, che, peraltro, sono state tutte oggetto di impugnativa. Allo stato attuale, nel merito non vi sono sentenze negative passate in giudicato e in nessun caso è stata accolta domanda di risarcimento danni alla salute, mentre in una sola pronuncia del febbraio 2008 (impugnata innanzi alla Corte di Appello competente) è stato riconosciuto un danno legato allo “stress” provocato dalla presenza dell’elettrodotto e dal timore dei possibili effetti negativi alla salute.
Vanno segnalate anche le controversie concernenti i campi elettromagnetici delle cabine di media e bassa tensione poste all’interno di edifici, peraltro, a giudizio dei tecnici della società, sempre rispettosi dei limiti di induzione previsti dalla normativa nazionale; al riguardo, anche recenti decisioni hanno confermato che il rispetto della specifica vigente normativa assicura la tutela della salute.
Nell’agosto 2008 è stata depositata una sentenza della Corte di Cassazione (relativa a un elettrodotto di trasmissione a 380 kW “Forli-Fano”, non più di proprietà Enel) la quale, in contrasto con le attuali risultanze scientifiche in materia, ha ritenuto sussistente il nesso causale tra le cefalee lamentate da alcuni soggetti e l’esposizione ai campi elettromagnetici. La situazione relativa al contenzioso si è progressivamente evoluta grazie al chiarimento del quadro legislativo intervenuto a seguito della Legge quadro sulla tutela dall’inquinamento elettromagnetico (n. 36 del 22 febbraio 2001), e del Decreto di attuazione relativo agli elettrodotti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003). La normativa introdotta dai citati provvedimenti, infatti, ha armonizzato l’intera materia sul territorio nazionale. È stato previsto, tra l’altro, un programma di dieci anni, a partire dall’entrata in vigore della citata Legge n. 36/2001, per il risanamento degli elettrodotti nonché la possibilità di recupero integrale o parziale, tramite le tariffe, degli oneri sostenuti dai proprietari delle linee di trasmissione e distribuzione e delle cabine, secondo criteri che dovranno essere determinati dall’AEEG, ai sensi della Legge n. 481/95, trattandosi di costi sopportati nell’interesse generale. Si segnala che non è stato ancora emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativo alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti (art. 4, comma 4, Legge n. 36/2001), necessario per la presentazione da parte dei distributori delle proposte di tali piani alle Regioni (art. 9, comma 2, Legge n. 36/2001).
Con decreto del 29 maggio 2008 del Direttore generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono state approvate le procedure di misura e di valutazione dell’induzione magnetica, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003, nonché con Decreto del medesimo Ministero del 29 maggio 2008 sono state approvate le metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.h) della legge n. 36/2001.
Sono pendenti, infine, talune vertenze in materia urbanistica e ambientale, connesse con la costruzione e l’esercizio di alcuni impianti di produzione e di linee di distribuzione. L’esame di tali vertenze fa ritenere, in linea generale, come remoti eventuali esiti negativi. Per un numero limitato di giudizi non si possono tuttavia escludere esiti sfavorevoli le cui conseguenze potrebbero consistere, oltre che nell’eventuale risarcimento dei danni, nel sostenimento di oneri connessi alle modifiche degli impianti e alla temporanea indisponibilità degli impianti stessi.

Evoluzione delle indagini da parte della Procura di Milano e della Corte dei Conti su ex dirigenti

Nel febbraio 2003, la Procura della Repubblica di Milano avviò un procedimento a carico di ex Amministratori e dirigenti della società Enelpower nonché terzi, per vari illeciti compiuti in danno della Società, consistenti, tra l’altro, nella percezione di pagamenti da parte di fornitori per l’aggiudicazione di talune commesse. In data 29 aprile 2009 è stato disposto il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano di vari imputati tra cui l’ex AD e un dirigente di Enelpower e l’ex AD di Enel Produzione. Il 16 gennaio 2008 si è tenuta l’udienza preliminare e in prosieguo il Giudice per le indagini preliminari ha ammesso la costituzione di parte civile delle Società Enel SpA, Enelpower SpA ed Enel Produzione SpA. Il 27 aprile 2009 il Giudice per le indagini preliminari ha pronunciato sentenza di patteggiamento per alcuni imputati mentre i due ex Amministratori e il dirigente Enelpower sono stati rinviati a giudizio. Il dibattimento è iniziato il 12 febbraio 2010 ed è tuttora in corso. La prossima udienza è fissata per il 13 aprile p.v.
In conformità alle deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli di Amministrazione, Enel, Enelpower ed Enel Produzione sono intervenute nel procedimento quali parti offese e hanno avviato specifiche iniziative, giudiziali e stragiudiziali, che hanno portato alla definizione di accordi risarcitori a favore di Enelpower e a carico di Siemens, Alstom e l’agente Emirates Holdings.
Parallelamente, con riferimento ai fatti emersi nell’ambito del suddetto procedimento penale, la Corte dei Conti ha citato in giudizio l’ex Amministratore Delegato e un ex dirigente della società Enelpower, nonché l’ex Presidente della società Enel Produzione sopra menzionati per accertare la loro responsabilità (amministrativa patrimoniale) per danno erariale. Enel, Enelpower ed Enel Produzione sono intervenute nel giudizio a sostegno della Procura Regionale. Con sentenza n. 114106 del 22 febbraio 2006, la Corte dei Conti, ritenuta la responsabilità degli ex Amministratori e dirigenti già citati in giudizio, ha riconosciuto in favore di Enelpower un risarcimento complessivo di circa 14 milioni di euro. La sentenza è stata impugnata sia da parte della Procura generale della Corte dei Conti - Sezione Lombardia, che dagli ex Amministratori e dirigenti. In data 3 dicembre 2008, è stata emessa dalla Prima Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti di Roma la sentenza n. 532/2008 che, nel confermare nell’an la sentenza di primo grado, ha elevato la condanna al risarcimento del danno erariale in favore di Enelpower e a carico degli ex Amministratori e dirigenti Enelpower ed Enel Produzione, quantificandolo in circa 22 milioni di euro. La sentenza, inoltre, ha convalidato il sequestro conservativo disposto dalla Procura Regionale sui beni degli appellanti e ha condannato gli stessi al pagamento delle spese processuali di entrambi giudizi. Nel febbraio 2009 la sentenza è stata impugnata dall’ex Presidente di Enel Produzione dinanzi alla Corte di Cassazione che con sentenza del 19 dicembre 2009 ha confermato la Giurisdizione della Corte dei Conti per il danno all’immagine subito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze causato dai convenuti; mentre ha cassato senza rinvio la sentenza di appello della Corte dei Conti dichiarando il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in relazione ai danni attinenti alle società. Conseguentemente Enel SpA, Enelpower SpA ed Enel Produzione S.p.A si sono attivate per recuperare tutti i danni subiti avanti al giudice ordinario competente.
Inoltre, in parallelo al procedimento penale e al giudizio per responsabilità erariale di cui sopra, Enel Produzione ed Enelpower hanno promosso azioni revocatorie nei confronti degli aventi causa dell’ex Amministratore Delegato di Enel Produzione, dell’ex Amministratore Delegato e dell’ex dirigente di Enelpower, ottenendo l’inefficacia nei loro confronti di alcuni atti di dismissione di cespiti. Si precisa, infine, che a seguito delle procedure esecutive azionate nei confronti degli ex Amministratori e dirigenti, sono stati recuperati già oltre 300.000 euro. 

Contenzioso BEG

Nel novembre 2000 la BEG Spa promosse un giudizio arbitrale nei confronti di Enelpower, in relazione al presunto inadempimento di un contratto di collaborazione per la costruzione di una centrale idroelettrica in Albania, retto dalla legge italiana. In particolare, BEG chiese la condanna di Enelpower al risarcimento di danni per circa 120 milioni di euro. Con lodo del 6 dicembre 2002 il Collegio Arbitrale rigettò integralmente la domanda proposta da BEG. Analoga domanda risarcitoria venne presentata successivamente da Albania BEG Ambient, società controllata da BEG, innanzi al Tribunale di Tirana che, nel marzo 2009, ha emesso sentenza di primo grado, attribuendo a Albania BEG Ambient un risarcimento per danno extracontrattuale di circa 25 milioni di euro, oltre a un risarcimento per danno contrattuale non quantificato.
La decisione del Tribunale di Tirana, priva di provvisoria esecutività, è stata impugnata da Enelpower dinanzi alla Corte d’Appello albanese. La Corte d’Appello di Roma ha, invece, rigettato integralmente l’impugnativa proposta da BEG avverso il lodo arbitrale a lei sfavorevole con sentenza del 7 aprile 2009, impugnata in data 25 giugno 2009 in Cassazione da BEG.

Contenzioso stragiudiziale e giudiziale connesso al black-out del 28 settembre 2003

In relazione al black-out del 28 settembre 2003, sono state presentate numerose richieste stragiudiziali e giudiziali di indennizzi automatici e di risarcimento di danni. Tali richieste hanno dato luogo a un significativo contenzioso dinanzi ai Giudici di Pace, concentrato essenzialmente nelle Regioni Campania, Calabria e Basilicata, per un totale di circa 150.000 giudizi, i cui oneri si ritiene possano essere parzialmente recuperati attraverso le vigenti coperture assicurative. In primo grado tali giudizi si sono conclusi per circa due terzi con sentenze a favore dei ricorrenti mentre i giudici di Tribunale che si sono pronunciati in sede di appello hanno quasi tutti deciso a favore di Enel Distribuzione, motivando sia in relazione alla carenza di prova dei danni denunciati, sia riconoscendo l’estraneità della Società all’evento. Le poche sentenze sfavorevoli a Enel Distribuzione sono state tutte impugnate davanti alla Corte di Cassazione, che si è sempre pronunciata a favore di Enel, confermando il primo orientamento già emesso con le ordinanze (nn. 17282, 17283 e 17284) del 23 luglio 2009, che, accogliendo i ricorsi e rigettando le domande dei clienti, ha escluso tassativamente la responsabilità di Enel Distribuzione.
Nel mese di maggio 2008, Enel ha notificato alla Compagnia assicuratrice un atto di citazione volto ad accertare il diritto a ottenere, a norma di polizza, il rimborso di quanto pagato in esecuzione delle sentenze sfavorevoli.
Al giugno del 2009 i giudizi pendenti per il black-out del 2003 risultano ridotti a circa 90.000 e il flusso di nuove azioni si è sostanzialmente ridimensionato per effetto delle pronunce giudiziali passate in giudicato e/o rinunce alle azioni da parte degli attori.

Contenzioso in tema di modalità gratuite di pagamento della bolletta

In data 21 marzo 2007 è stata pubblicata la delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) n. 66/07 che – al termine di una procedura istruttoria avviata nel 2006 – ha irrogato a Enel Distribuzione una sanzione amministrativa pari a 11,7 milioni di euro per presunta violazione della disposizione di una precedente delibera (la n. 55/2000) che prevedeva l’obbligo di indicare sui documenti di fatturazione relativi ai consumi di energia elettrica, fra le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente, la modalità gratuita. Enel ha proposto ricorso al TAR della Lombardia per l’annullamento della delibera e della sanzione irrogata, ritenuta illegittima sotto diversi profili e incongrua nel suo ammontare. In data 30 ottobre 2007, Enel Distribuzione ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa irrogata, con riserva di ripetizione all’esito del giudizio pendente dinanzi al TAR. Il 29 gennaio 2008 il TAR Lombardia, accogliendo le tesi sostenute da Enel, ha escluso l’esistenza di una norma che imponga a Enel la pubblicità in bolletta delle forme gratuite di pagamento, riconoscendo la legittimità del suo operato.
Enel – in conformità alla decisione del giudice amministrativo – ha provveduto a richiedere all’AEEG la restituzione delle somme a suo tempo corrisposte a titolo di sanzione. L’AEEG ha proposto appello al Consiglio di Stato che, con dispositivo del 26 febbraio 2010, ha accolto il ricorso nei i limiti di cui in motivazione della quale si attende ancora la pubblicazione. Nel frattempo, si è comunque incrementato il contenzioso civile promosso, innanzi ai Giudici di Pace, da parte dei clienti per ottenere il risarcimento di presunti danni, tutti di minima entità (attualmente sono pendenti oltre 40.000 giudizi quasi tutti avanti ai Giudici di Pace delle regioni Campania e Calabria). Anche se la maggior parte delle sentenze sino a ora intervenute sono sfavorevoli a Enel, negli ultimi tempi si è riscontrato un orientamento di segno opposto presso numerosi Tribunali in grado di appello.

Contenzioso Finmek / Enel Factor

In data 29 aprile 2009 e stato notificato a Enel Factor un atto di citazione da parte di Finmek SpA, società in amministrazione straordinaria. Il contenzioso trae origine da un contratto di factoring che prevedeva la cessione dei crediti da Finmek a Enel Factor, relativi a un contratto di fornitura di contatori elettronici per la telelettura dei consumi, sottoscritto da Enel Distribuzione e Finmek. Le suddette cessioni di credito hanno avuto inizio nel 2001 e sono proseguite fino al mese di aprile del 2004, quando la Finmek SpA è stata ammessa alla procedura di Amministrazione straordinaria. Finmek con l’atto di citazione ha chiesto l’accertamento sia dell’inopponibilità delle cessioni di credito effettuate tra il 7 maggio 2003 e il 23 marzo 2004 che la revoca e/o l’inefficacia delle cessioni di credito nello stesso periodo. L’ammontare complessivo della richiesta di Finmek è pari a circa 50 milioni di dollari statunitensi. La prossima udienza innanzi al Tribunale di Padova è fissata al 29 marzo 2011.

Centrale termoelettrica di Porto Tolle – Inquinamento atmosferico – Procedimento penale a carico di Amministratori e dipendenti di Enel - Risarcimento del danno ambientale

Con sentenza del 31 marzo 2006 il Tribunale di Adria, a conclusione di un procedimento penale iniziato nel 2005, ha condannato ex Amministratori e dipendenti di Enel per taluni episodi di inquinamento atmosferico riconducibile alla emissioni della centrale termoelettrica di Porto Tolle. La sentenza, provvisoriamente esecutiva per gli effetti civili, ha condannato, fra l’altro, gli imputati ed Enel in solido, quale responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore di una pluralità di soggetti, persone fisiche ed enti locali. Tale risarcimento è stato riconosciuto in 367.000 euro a favore di alcuni soggetti, per lo più privati, mentre la quantificazione del risarcimento a favore di alcuni enti pubblici (Regioni Veneto ed Emilia Romagna, Provincia di Rovigo e Comuni vari) è stato rimesso a un successivo giudizio civile, liquidando però – a titolo di “provvisionale” – circa 2,5 milioni di euro complessivi.
Nei confronti della sentenza del Tribunale di Adria è stato presentato appello sia dalla Società che dai dipendenti e dagli ex Amministratori della stessa. In data 12 marzo 2009 la Corte d’Appello di Venezia ha riformato parzialmente detta sentenza, assolvendo per non aver commesso il fatto gli ex Amministratori ed escludendo il danno ambientale disponendo quindi la revoca delle somme liquidate a titolo di provvisionale. I dipendenti sono stati condannati a pene modeste e i risarcimenti ai soggetti non pubblici sono stati dimezzati. Avverso detta favorevole sentenza di appello hanno presentato ricorso per Cassazione sia il Procuratore Generale che le parti civili costituitesi in appello.

Contenzioso Inepar

Inepar Energia CA, Inepar Administraçao Participaçōes CA, Inepar Industria e Costruçōes CA, nel 2006 hanno proposto istanza al Collegio Arbitrale costituitosi innanzi alla Camera di Commercio Arbitrale di Parigi chiedendo la condanna di Enelpower al risarcimento di presunti danni che la stessa avrebbe arrecato alle suddette società brasiliane per aver violato un accordo relativo ad alcuni progetti da realizzare in Brasile.
La richiesta di danni originariamente e genericamente pretesa nella misura di circa 114 milioni di dollari statunitensi è stata successivamente incrementata e precisata da Inepar Energia e Inepar Industria Construçōes chiedendo la condanna di Enelpower al pagamento di 427 milioni di dollari statunitensi (di cui 10 milioni per inadempimento contrattuale e 417 milioni per danni). Enelpower, ha contestato radicalmente le pretese avversarie e ha presentato domanda riconvenzionale per il rimborso delle spese sostenute e il risarcimento del danno all’immagine. Il Collegio Arbitrale in data 9 febbraio 2009 ha emesso lodo pienamente favorevole respingendo tutte le domande proposte da Inepar Energia e Inepar Industria e Construçōes e la domanda riconvenzionale di Enelpower. Il Collegio ha altresì condannato Inepar Energia e Inepar Industria e Construçōes in solido a corrispondere a Enelpower le spese di difesa liquidate in circa 805.000 dollari statunitensi.

Contenzioso WISCO

La società Enel.NewHydro Srl ha iniziato un giudizio arbitrale nei confronti di Trenitalia SpA in relazione alla partecipazione nella Water & Industrial Services Company W.I.S.C.O. SpA (di seguito “Wisco”) e al corrispondente accordo che era stato concluso (da Enel.Hydro SpA, cui è succeduta per scissione Enel.NewHydro Srl) con Trenitalia SpA in data 23 dicembre 2003.
Enel.NewHydro ha chiesto l’accertamento della mancata realizzazione del progetto di sviluppo e valorizzazione di Wisco, presupposto del citato accordo, con conseguente invalidità/inefficacia dello stesso contratto e dell’acquisto, in allora, della partecipazione del 51% in Wisco da Trenitalia (per 15 milioni di euro), oltre che l’inefficacia/invalidità dell’opzione di vendita (a Enel.NewHydro) della residua partecipazione di Trenitalia in Wisco pari al 49% del capitale sociale di quest’ultima. Trenitalia, al contrario, ha chiesto il rigetto delle avverse domande e l’accertamento della validità degli accordi ora vincolanti per Enel.NewHydro, nonché dell’atto di esercizio della put option posto in essere in data 22 maggio 2007 da Trenitalia, con prezzo di vendita pari a 17,5 milioni di euro; ha chiesto, inoltre, anche il risarcimento di danni eventualmente subiti e dimostrati. La prossima udienza è fissata al 1 aprile 2010 e il deposito del lodo arbitrale è previsto entro il 30 giugno 2010.

Estensione dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (“ICI”)

Con l’articolo 1 quinquies del decreto legge del 31 marzo 2005, n. 44 – “recante disposizioni urgenti in materia di enti locali” – aggiunto in sede di conversione, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, è stato previsto che l’articolo 4 della legge catastale, approvata con regio decreto legge del 13 aprile 1939, n. 652, si interpreta, limitatamente alle centrali elettriche “nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti a esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso”.
Si fa notare che la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con Ordinanza n. 16/13/06 depositata il 13/07/06, aveva rimesso dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 quinquies citato, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata.
Il 20 maggio 2008 è stata emessa dalla Corte Costituzionale la sentenza n. 162/2008 che ha ritenuto di considerare prive di fondamento le questioni sollevate dalla CTR dell’Emilia Romagna e ha, pertanto, confermato la legittimità della nuova disposizione interpretativa, i cui principali effetti per il Gruppo sono quelli di seguito evidenziati:

  • rilevanza del valore delle “turbine” nella valutazione catastale degli impianti;

  • possibilità, da parte degli Uffici Locali del Territorio, di rettificare senza un termine di decadenza le rendite proposte da Enel.

Nella sentenza è stato, altresì, affermato che “... il principio per cui alla determinazione della rendita catastale concorrono gli elementi costitutivi degli opifici ... anche se fisicamente non incorporati al suolo vale per tutti gli immobili di cui all’articolo 10 del regio decreto legge n. 652 del 1939” e non solo per centrali elettriche.
Si segnala, infine, che nessun criterio valutativo risulta essere stato introdotto sinora per i beni mobili ritenuti catastalmente rilevanti, né in relazione al metodo di valutazione né in relazione alla effettiva individuazione dell’oggetto di valutazione, e la sentenza predetta non sembra fornire alcun indirizzo in merito.
Enel Produzione ed Enel Green Power, pertanto, relativamente ai contenziosi in essere, continueranno a stare in giudizio per richiedere un sostanziale ridimensionamento dei valori originariamente attribuiti dagli Uffici del Territorio a queste parti d’impianto, ma hanno comunque provveduto all’adeguamento del Fondo rischi e oneri in misura adeguata a contrastare l’eventuale rischio di totale soccombenza, anche in relazione ai nuovi accertamenti sinora pervenuti. Non hanno però ritenuto di dover effettuare ulteriori accantonamenti che tenessero conto di eventuali effetti retroattivi della norma sulle proposte di rendite sinora non oggetto di rilievi da parte degli Uffici del Territorio e che comunque per la maggior parte riguarderebbero impianti di minori dimensioni.

Passività potenziali Gruppo Endesa

Nell’esercizio 2002 EdF International ha avanzato una richiesta di arbitrato alla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale nei confronti di Endesa Internaciónal (oggi Endesa Latinoamérica), Repsol e YPF; tale richiesta ha per oggetto il pagamento da parte di Endesa di una somma di 256 milioni di dollari statunitensi (maggiorati di interessi) e da parte del gruppo Repsol-YPF di una somma di 69 milioni di dollari statunitensi (maggiorati di interessi). La richiesta è stata contestata da Endesa Latinoamérica, Repsol e YPF, che hanno presentato altresì una domanda riconvenzionale per un importo di 58 milioni di dollari statunitensi (Endesa Latinoamérica) e 14 milioni di dollari statunitensi (YPF). Il contenzioso si origina dalla vendita al Gruppo francese delle partecipazioni detenute da Endesa Latinoamérica e YPF nelle società argentine Easa ed Edelnor. In data 22 ottobre 2007 il Tribunale interpellato ha condannato Endesa Latinoamérica al pagamento di circa 100 milioni di dollari statunitensi (più interessi); entrambe le parti hanno presentato ricorso avverso tale decisione. Nell’aprile del 2008 Endesa Latinoamérica e YPF hanno ottenuto dalla giustizia ordinaria argentina una risoluzione che sospende gli effetti della richiesta da parte di EdF. Nel mese di agosto 2009, il tribunale competente ha notificato a Endesa Latinoamérica e YPF i rispettivi appelli avverso la sentenza emessa in data 22 ottobre 2007. In data 7 settembre 2009, Endesa ha depositato la propria memoria di risposta all’appello di EdF.
Esistono tre procedimenti giudiziali in corso contro Endesa Distribución Electrica SL, concernenti degli incendi forestali verificatisi nella regione della Catalogna, nelle località di Gargallà (1994), Castellbisbal (1994) e Aguillar de Segarra (1998), e dai quali potrebbe probabilmente risultare l’obbligo di soddisfare le diverse richieste di danni e pregiudizi, il cui importo globale si stima potrebbe ammontare a circa 44 milioni di euro. Inoltre, la Generalitat de Cataluña ha irrogato nei confronti di tale società una sanzione di 10 milioni di euro, con apposito procedimento sanzionatorio, per le interruzioni di fornitura verificatesi nella città di Barcellona il 23 luglio 2007. Avverso tale sanzione è stato presentato un ricorso con richiesta di sospensione, tale sospensione è stata accordata da parte del “Tribunal Superior de Justicia” della Catalogna in data 8 aprile 2009.
La filiale Brasiliana di Endesa, Ampla Energia e Servicios C.A. (in seguito “Ampla”), in relazione a un reclamo presentato contro il Governo brasiliano, ha ottenuto giudizio favorevole in cui si è stabilito che Ampla non era soggetta alla contribuzione per il finanziamento della sicurezza sociale (Cofins). Tale imposta si applica ai ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica. Il tribunale ha confermato tale decisione dichiarandola definitiva, tuttavia, il Governo Brasiliano ha esercitato un’azione rescissoria (“Ação Rescisória”) cioè un procedimento speciale volto alla revisione di una sentenza definitiva. Le decisioni dell’autorità giudiziaria, fino a oggi, sono state favorevoli a Ampla. L’ammontare oggetto del contenzioso e pari a circa 155 milioni di euro.
Nel 2005 l’Amministrazione tributaria brasiliana ha notificato ad Ampla un accertamento tributario che è stata oggetto di specifico ricorso. L’Amministrazione tributaria ritiene che il regime tributario speciale, che esonera la tassazione in Brasile degli interessi percepiti dai sottoscrittori di una emissione di Fixed Rate Notes realizzata da Ampla nel 1998, non sia applicabile. Il 6 dicembre 2007 Ampla ha ottenuto giudizio favorevole nel secondo grado di giudizio amministrativo contro il quale la “Hacienda Publica” brasiliana ha presentato un ricorso speciale al Consiglio Superiore dei Ricorsi Fiscali. Il valore del contenzioso è pari a circa 272 milioni di euro.
Nel corso del 2002 lo Stato di Rio de Janeiro ha stabilito che l’ICMS (Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios) dovrebbe essere determinata e pagata nei giorni 10, 20, 30 del medesimo mese in cui l’imposta è maturata, tuttavia Ampla ha continuato a pagare tale imposta in conformità al sistema precedente (fino al quinto giorno del mese successivo). Nonostante un accordo informale con lo Stato di Rio de Janeiro e due leggi di condono fiscale, nell’ottobre del 2004 Ampla ha ricevuto una multa per ritardato pagamento dell’ICMS. Ampla ha presentato ricorso; in primo grado il giudizio è stato favorevole allo Stato di Rio de Janeiro, pertanto Ampla ha presentato ricorso in secondo grado. Il valore del contenzioso è pari a 59 milioni di euro.

Il 30 luglio 2007 Iberdrola ha richiesto a Endesa un indennizzo, per circa 144 milioni di euro, per presunti danni morali e di perdita di prestigio, conseguenti la sospensione dell’Offerta Pubblica di Acquisto lanciata da Gas Natural e dell’accordo tra Gas Natural e Iberdrola finalizzato alla ripartizione tra le stesse società degli asset eventualmente acquisiti da Endesa.

L’8 maggio 2008 è stata depositata la sentenza relativa all’appello di Endesa contro la sentenza dell’Audiencia Nacional che ha annullato l’ordinanza del 29 ottobre 2002, che disciplina i costi di transizione verso la concorrenza per l’anno 2001. Il tribunale ha respinto la domanda di Endesa confermando la decisione della Audiencia Nacional. Si stima che l’esecuzione non dovrebbe avere un significativo impatto economico per Endesa.

Il 18 settembre 2008, il Ministero dell’Industria, del Turismo e del Commercio spagnolo ha emanato una risoluzione con la quale si impegna ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti di Endesa Generación, in quanto responsabile del rilascio di particelle radioattive presso la centrale nucleare Asco I. A seguito di tale procedimento il Ministero ha sanzionato Endesa Generacion che ha impugnato le sanzioni comminate (quattro per infrazioni gravi e due per infrazioni lievi), definite dalla legge n. 25/1964 (legge sull’energia nucleare), per un importo di circa 15 milioni di euro. In data 1° dicembre 2009, l’Audiencia Nacional ha deciso la sospensione del pagamento della multa previo rilascio di apposita garanzia bancaria.

La Commissione nazionale per l’energia ha avviato procedura di infrazione nei confronti di Endesa Generación per presunte pratiche anticoncorrenziali riguardanti le norme che disciplinano il mercato per la produzione di energia elettrica, avendo essa cessato la produzione nei giorni dal 12 al 17 novembre 2008 nella centrale Foix. La sanzione comminata è pari a 300.000 euro ed è stata oggetto di ricorso in sede di contenzioso amministrativo con richiesta di sospensione del pagamento.

Nel marzo del 2009 la società Josel SL ha presentato una domanda contro Endesa Distribucion Electrica CL per la risoluzione del contratto di vendita di determinati immobili a causa della modificazione di qualificazione urbanistica degli stessi. Con tale domanda è stata richiesta la restituzione di circa 85 milioni di euro più interessi. Il 3 aprile 2009, Endesa Distribucion Electrica SL ha provveduto a opporsi alla richiesta di risoluzione del contratto presentata della Josel CL.

In data 19 maggio 2009, l’ Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha notificato a Endesa una sanzione di 72 milioni di euro per la costruzione della Centrale Generadora de Ciclo Combinato 2 di Granadilla. In data 13 luglio 2009 Endesa ha presentato ricorso innanzi al tribunale amministrativo contro tale sanzione. Il 18 settembre 2009 è stata inoltre ottenuta una misura cautelare avente l’effetto di sospendere il pagamento della sanzione.

Con una risoluzione del 2 aprile 2009, la Comision Nacional de Competencia (Autorità Antitrust) ha irrogato a Endesa Distribucion Eléctrica SL una sanzione di 15,3 milioni di euro per la violazione dell’art. 6 della Ley de Defensa de la Competencia e dell’art. 82 TUE. Tale violazione consisterebbe nell’abuso di posizione dominante derivato dall’aver ostacolato l’accesso al “SIPS” (Sistema de Informacion de Puntos de Suministro, istituito con il Regio Decreto n. 1535/2002) dell’impresa di commercializzazione di energia Centrica Energia, SL e dall’aver ceduto i dati commerciali dei clienti alla società di commercializzazione di energia appartenente al proprio gruppo. Endesa ha presentato in data 18 maggio 2009 ricorso amministrativo dinanzi all’Audiencia Nacional. Quest’ultima, in data 27 maggio 2009, ha sospeso cautelarmente la sanzione.
Il 19 marzo 2009, il Tribunale arbitrale - costituito nel 2005 presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato della “Fundacion Getulio Vargas” di Rio de Janeiro su istanza della Enertrade Comercializadora de Energia, CA che ha presentato una domanda arbitrale contro la filiale brasiliana di Endesa Latinoamérica, Ampla Energia e Servicios, SA per l’interpretazione di un contratto di fornitura di energia - ha emanato un lodo con il quale ha disposto che la citata filiale di Endesa debba pagare l’ammontare richiesto dalla parte attrice più gli interessi, accordando inoltre la risoluzione del contratto. L’impatto finanziario di tale decisione si stima in circa 72,6 milioni di reales brasiliani (unità monetaria brasiliana) pari a circa 29 milioni di euro. Nel maggio 2009 Ampla Energia e Servicios ha presentato presso la “8° Vara Civil de Niteroi” un ricorso contro il lodo arbitrale. Tale ricorso è stato accolto dal giudice con sospensione dell’esecuzione del lodo fino alla decisione del ricorso.

Endesa Generación è attualmente impegnata in un contenzioso arbitrale con un fornitore di gas naturale liquefatto (GNL). La disputa ha come oggetto la revisione dei prezzi secondo il meccanismo previsto nel long term agreement stipulato tra le parti. Il lodo non sarà emesso prima del 2010. Nell’eventualità che il lodo sia sfavorevole a Endesa Generación, la società potrebbe dover far fronte dell’aumento del prezzo del GNL già consegnato, così come per le forniture future. Non è possibile allo stato attuale stimare l’ammontare di tali ulteriori costi.

In data 24 giugno 2009, l’autorità antitrust spagnola ha avviato un procedimento nei confronti di alcune imprese di distribuzione (Endesa, Iberdrola, Hidrocantabrico, Union Fenosa ed E.ON) per una possibile violazione dell’art. 1 della legge n. 15/2007 (legge sulla concorrenza), consistente in un accordo collusivo che, secondo tale autorità, sarebbe stato progettato per impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno per la fornitura di energia elettrica, ritardando il processo di cambiamento di fornitore. Non è possibile allo stato attuale stimare l’ammontare delle eventuali sanzioni.

In data 31 agosto 2009 il co-azionista di Endesa nella società portoghese TP – Sociedade térmicas portuguesas SA, ha presentato una domanda d’arbitrato per la presunta violazione dei patti parasociali. Il 10 settembre 2009 Endesa ha nominato il proprio arbitro. In data 23 settembre 2009, l’arbitro indicato da TP e quello indicato da Endesa hanno nominato il Presidente del collegio arbitrale.

In data 9 settembre 2009, il co-azionista di Endesa in Endesa Hellas ha presentato una domanda di arbitrato per la presunta violazione del patto tra gli azionisti e per chiedere I’acquisizione della partecipazione detenuta da Endesa in Endesa Hellas al prezzo di mercato scontato del 17%. Endesa ha presentato la sua difesa e la domanda riconvenzionale, chiedendo l’acquisizione da parte del partner della propria partecipazione per 205 milioni di euro, ovvero l’acquisizione della partecipazione della controparte al valore di mercato scontato del 17%.

In data 2 luglio 2009, il Governo spagnolo ha stabilito che la centrale nucleare denominata “Santa Maria die Garoña”, posseduta al 50% da Endesa e Iberdrola, potrà continuare a essere operativa fino al 2013, autorizzando dunque una proroga della concessione per 4 anni. Il Governo ha dunque rigettato la richiesta di estensione di 10 anni proposta dal Condejo de Energia Nuclear. In data 14 settembre 2009, è stato presentato un ricorso per via giudiziale davanti l’Audiencia Nacional contro il provvedimento del Governo.
In data 1° ottobre 2009, la direzione di investigazione della Comision Nacional de Competencia ha avviato un procedimento sazionatorio contro le imprese del settore elettrico spagnolo, considerando che esistono indizi che determinate imprese del settore della generazione abbiano violato la ley de competencia e in particolare che esista un abuso di posizione dominante nel settore delle restrizioni tecniche, non escludendo che tale abuso possa vedersi appoggiato da una condotta coordinata di alcune imprese commercializzatrici. Le imprese coinvolte sono Endesa, Iberdrola, E.on España, Gas Natural, Hidroeléctrica del Cantabrico, Nueva Generadora del Sur, Elcogas e Electrabel españa. Attualmente Endesa sta fornendo la documentazione richiesta dalla direzione di investigazione.

Una società di costruzioni brasiliana era titolare di un contratto per opere civili con la società brasiliana CELF (posseduta dallo Stato di Rio de Janeiro), che ha risolto tale accordo. Quale conseguenza del trasferimento di asset da CELF a Ampla Energia e Servicios (societa del gruppo Endesa), la suddetta società di costruzioni brasiliana ha sostenuto che tale trasferimento è stato realizzato in violazione e frode dei propri diritti di creditore verso CELF (derivanti dal contratto di opere civili menzionato) e, nel 1998, ha reclamato una somma pari a circa 59 milioni di euro. Nel marzo 2009, il tribunale brasiliano ha accolto tale domanda; Ampla e lo Stato di Rio de Janeiro hanno presentato i rispettivi appelli.

Nel 1998 la società brasiliana del gruppo Endesa CIEN ha sottoscritto con Tractebel un contratto per la messa a disposizione e fornitura di energia elettrica proveniente dall’Argentina. A causa della regolamentazione argentina, emanata quale conseguenza della crisi economica del 2002, CIEN si è trovata impossibilitata a mettere a disposizione l’energia a Tractebel. Nell’ottobre 2009, Tractebel ha presentato una domanda giudiziale contro CIEN, quest’ultima ha provveduto a presentare le proprie difese.
In relazione all’imposta sui beni immobili, l’Amministrazione tributaria spagnola ha realizzato una nuova valutazione catastale dei c.d. “Bienes Inmuebles de Caracteristicas Especiales”. Tale nuova valutazione ha effetto a partire dall’anno 2008 per i porti e le centrali di produzione di energia elettrica idrauliche, termiche convenzionali, nucleari e dall’anno 2009 per i parchi eolici e impianti fotovoltaici. Dette valutazioni sono state oggetto di ricorso da parte dalle corrispondenti società del gruppo Endesa. Per gli anni 2008 e 2009 l’importo delle liquidazioni derivante dai nuovi valori catastali corrisponde a 67 milioni di euro sebbene l’ammontare contestato da Endesa corrisponde a 31 milioni di euro.