Rischio di credito

Il Gruppo Enel gestisce questo tipo di rischio scegliendo esclusivamente controparti con elevato standing creditizio considerate solvibili dal mercato e non presenta significative concentrazioni del rischio di credito.
Il rischio di credito originato da posizioni aperte su operazioni in strumenti finanziari derivati è considerato di entità marginale, in quanto le controparti delle predette operazioni sono selezionate nell’ambito delle primarie istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, avendo cura di diversificare l’operatività tra i diversi istituti e attuando un costante monitoraggio dell’evoluzione del relativo merito creditizio.
Inoltre, Enel ha sottoscritto nel corso dell’anno, con le principali istituzioni finanziarie con cui opera, accordi di marginazione che prevedono lo scambio di cash collateral, in grado di mitigare significativamente l’esposizione al rischio di controparte. In particolare tali accordi prevedono che le controparti costituiscano conti di deposito fruttiferi dedicati, movimentati periodicamente al fine di bilanciare l’esposizione creditizia corrente (fair value netto positivo del portafoglio derivati) con il saldo positivo del deposito. Gli importi effettivamente scambiati tra le parti sono determinati a partire dalle variazioni del fair value netto della posizione, in funzione del superamento di soglie previste contrattualmente relative al valore minimo di esposizione non garantita e all’entità minima del trasferimento.

Nell’ambito del processo di approvvigionamento di combustibili per la generazione termoelettrica e delle operazioni di vendita e distribuzione di energia elettrica, della distribuzione di gas, della vendita di gas ai clienti eligibili, Enel impegna linee di credito commerciali verso controparti esterne. La scelta di tali controparti è attentamente monitorata mediante la valutazione del rischio di credito a esse associato e la richiesta di adeguate garanzie e/o depositi cauzionali volti ad assicurare un adeguato livello di protezione dal rischio di “default” della controparte.